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Vademecum ANCE sulla cessione bonus fiscali

Vademecum ANCE sulla cessione bonus fiscali

Alla luce delle novità normative intervenute negli ultimi mesi, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha predisposto un vademecum riepilogativo dell’attuale regime della cessione del credito derivante dai bonus fiscali in edilizia, corredato dalla ricostruzione della disciplina (art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).
Responsabilità solidale del cessionario solo per dolo o colpa grave per l’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali in edilizia ordinari, questi ultimi sorti dopo il 12 novembre 2021. Invece, per i crediti da bonus fiscali ordinari, sorti prima del 12 novembre, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al dolo o colpa grave opera solo se il cedente/fornitore, diverso da un istituto bancario e similari, acquisisce “ora per allora” il visto di conformità e l’asseverazione circa la congruità dei costi (cosa assai difficile per vecchi crediti).

La nuova disposizione prevede che: la responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso in violazione).
Ovviamente il dolo o la colpa dovrebbero essere dimostrati dall’ente accertatore; le modifiche normative hanno effetto per i crediti fiscali derivanti sia da Superbonus, la cui disciplina già prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi, sia dai bonus edilizi ordinari; per i bonus edilizi ordinari, la novità si applica, con modalità diverse, a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre. In particolare, per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali è stato introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica. Invece, per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa grave del cessionario viene esclusa solo se il cedente, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, acquisisce dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi.

Fonte ANCE.